Cedolare secca sugli affitti (articolo 3)
La cedolare secca sugli affitti arriva dal 2011. Sostituisce l'attuale tassazione Irpef (e le relative addizionali) e l'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione o sulla proroga del contratto stesso. Riguarda solo gli immobili affittati a uso abitativo. Quindi la nuova disciplina non trova applicazione per le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni. Il prelievo è fisso nella misura del 21%, per i canoni liberi, che scende al 19%, per i canoni agevolati. L'imposta potrà essere applicata anche sui redditi da locazioni "brevi" i cui contratti - attualmente - non sono soggetti a obbligo di registrazione.
Resta ovviamente invariata l'attuale disciplina sulle imposte indirette, in tutte le ipotesi in cui non si applica la cedolare secca: e ciò sia nel caso in cui il locatore non scelga il regime alternativo sia nel caso di immobili locali a uso abitativo nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni. La cedolare è versata entro il termine stabilito per il pagamento dell'Irpef. È poi previsto che, fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione. Il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ai fini fiscali (compreso l'Isee). Specifica importante: se si bara nell'indicare nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione le sanzioni si raddoppiano. Arriva poi una disciplina specifica per i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo non registrati entro i termini: la durata della locazione è stabilita in quattro anni dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio e a decorrere dalla registrazione il canone annuo è fissato in misura tripla della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secodo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo. Si prevede infine, anche al fine di incentivare l'opzione per la cedolare, una misura di sostegno a favore degli inquilini: nel caso di scelta della cedolare, il locatore potrà chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione. Detta norma si applica anche ai contratti in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
Addizionale comunale all'Irpef (articolo 5)
In un Dpcm, da adottare su proposta del ministro dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'Irpef, o di aumentarla nel caso sia stata istituita. In caso di mancata emanazione del Dpcm possono esercitare la facoltà illustrata i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento.
Il limite massimo dell'addizionale nei primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. Ovviamente, scrive la relazione tecnica del Tesoro, nel caso in cui il comune rientri tra quelli che possono deliberare in tema di addizionale tale facoltà dovrà essere esercitata ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 360/1998 con riferimento quindi non solo alla determinazione dell'aliquota, ma anche alla modifica della soglia di esenzione. La norma infine precisa che le deliberazioni adottate per il 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dal citato articolo 1 del Dlgs 360/1998.
Come cambia la fiscalità immobiliare dei comuni (articolo 2, commi da 1 a 9)
Si stabilisce la prima fase della riforma a livello municipale: dal 2011 è prevista le devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito dei seguenti tributi: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi a immobili, imposta ipotecaria e catastale, Irpef (in relazione ai redditi fondiari, escluso però il reddito agrario), tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti. Per quanto riguarda: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie la devoluzione del gettito è del 30 per cento.
La quota di gettito sulla cedola secca sugli affitti devoluta ai comuni è del 21,7% per il 2011 e il 21,6% a decorrere dal 2012. È poi istituito un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni. Sempre a decorrere dal 2011 viene introdotta a favore dei comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, da stabilirsi con Dpcm, d'intesa con la conferenza unificata. Per quanto riguarda invece la percentuale del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, questa dovrà essere fissata, nel rispetto di saldi di finanza pubblica, in modo da determinare un ammontare di risorse equivalente alla compartecipazione al gettito Irpef pari al 2 per cento. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune. Attenzione: il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. Dal 2012 poi l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario. Nei medesimi territori è aumentata l'accisa erariale. Ai comuni è in ogni caso garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo 2 non determinino la modifica delle aliquote e delle quote indicate sempre nel presente articolo. Tali aliquote e quota potranno essere modificate solo con Dpcm, d'intesa con la conferenza Stato-città. In particolare: dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni dalla cedolare secca può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso. L'assetto della finanza locale che si viene così a delineare, scrive la relazione tecnica del Tesoro, imprime una decisa accelerazione al processo di riforma della fiscalità, che intende abbandonare il criterio della spesa storica finanziata secondo una logica incrementale e realizzare il definitivo passaggio dalla finanza derivata a quella propria dei comuni, innescando anche meccanismi di maggior trasparenza. Una specifica importante: per i comuni che esercitano in forma associata le funzione fondamentali saranno stabilite forme di riparto differenziate e comunque idonee ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo di riequilibrio, ferma restando comunque la quota da ripartire tra tutti i comuni in base alla popolazione residente.
Comuni "sceriffi" nella lotta all'evasione (articolo 2, commi da 10 a 12)
Si prevede l'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario. A loro è assicurato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili "fantasma" ed è elevata al 50% la quota dei tributi statali ancora riconosciuta ai comuni. I comuni hanno accesso, dietro via libero del Tesoro, d'intesa con le regioni, all'anagrafe tributaria. Ma solo relativamente a: contratti di locazione, somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a immobili siti sul loro territorio, soggetti che hanno il domicilio fiscale sempre sul loro territorio, e a soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.
Federalismo fiscale municipale (articolo 7)
Una premessa: il sistema tributario messo al servizio dei governi locali risulta oggi costituito da ben 45 fonti di gettito, stratificate e frammiste. La norma quindi punta a una razionalizzazione. In particolare, si prevede che con l'attuazione della delega al governo in materia di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni a decorrere dal 2014 siano introdotte due nuove forme di imposizione municipale: una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria. Dal 2014 è attribuita ai comuni una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, pari al 30 per cento. Resta assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito in base alla compartecipazione (di cui sopra).
Finanza pubblica (art 12)
Si prevede che l'autonomia finanziaria dei comuni debba essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. E che comunque, anche nella fase transitoria, l'intera riforma federalista del fisco non deve portare alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. La disposizione in esame infine assicura che, qualora in futuro si dovesse procedere al trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni senza tuttavia provvedere al loro contestuale finanziamento, sarebbe comunque loro garantito l'integrale finanziamento delle funzioni trasferite.
Fondo perequativo per comuni e province (articolo 13)
Che viene istituito - nel bilancio dello Stato - per finanziare le spese di comuni e province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali. Il fondo è articolato in due componenti, la prima riguarda le funzioni strumentali dei comuni, la seconda le funzioni non strumentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica
Imposta di scopo (articolo 6)
Con un Dpcm da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere: l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006; l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006; la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Imposta di soggiorno (articolo 4)
Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. L'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. La disciplina generale dell'imposta di soggiorno sarà dettata da un regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul federalismo. I comuni possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, con la possibilità di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dall'articolo.
Imposta municipale propria: cos'è e come si applica (articoli 8 e 9)
L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Non si applica all'abitazione principale e sue pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine, soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) - ed è limitata a una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
La norma precisa che l'esclusione dall'imposta non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 504/1992. L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. Aliquota che può essere modificata con Dpcm da emanare su proposta del ministro dell'Economia d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o, se istituita, della Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I comuni - con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - possono modificare, in diminuzione o in aumento, sino a 0,3 punti l'aliquota sopra individuata o fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta alla metà nel caso in cui l'immobile sia locato. In caso di mancata deliberazione nei termini si applicano le aliquote indicate nell'articolo - 0,76% in caso di immobili non costituenti abitazione principale, con aliquota ridotta della metà se l'immobile è locato. I comuni possono anche prevedere una riduzione fino alla metà dell'aliquota se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario. I comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili. Secondo l'articolo 9 della presente legge, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In caso di aree demaniali in concessione soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria a soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (il mese è computato per intero se il possesso si è protratto oltre i 15 giorni). A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Il versamento si effettua in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento annuale. A partire dal 1° gennaio 2015 l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dai comuni. Con regolamento i comuni possono introdurre l'accertamento con adesione del contribuente, prevedendo anche il pagamento delle somme dovute in forma rateale senza maggiorazione di interessi. Con uno o più decreti del ministro dell'Economia, sentita l'Anci, sono approvati i modelli di dichiarazione, versamento e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Sono esenti dall'imposta gli immobili dello Stato e quelli posseduti nel proprio ambito territoriale da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra questi enti, dagli enti del Ssn destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Specifica importante: il reddito agrario (articolo 32, Dpr 917/1986), i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (articolo 43, Dpr 917/1986), i redditi derivanti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società continuano a essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Imposta municipale secondaria (articolo 11)
L'imposta viene introdotta dal 2014 con deliberazione del consiglio comunale per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icpdpa), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Lo stesso articolo prevede che l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza sia abolita a decorrere dall'introduzione del presente tributo. Il presupposto del tributo è l'occupazione del bene pubblico, demanio o patrimonio indispobnibile dei comuni, spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari. Il soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è fatta con mezzi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario. L'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: durata dell'occupazione; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del comune.
Norme transitorie (articolo 14)
Si chiarisce che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), confermando in tal senso la disciplina attualmente vigente relativamente all'Ici. Si prevede poi che toccherà a un successivo decreto riordinare l'imposta di scopo e i prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguarda tra l'altro anche alla superficie e alla rendita catastale degli immobili. Specifica importante: fino all'entrata in vigore delle nuove norme, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa sulla tassa sui rifiuti solidi urbani e sulla tassa di igiene ambientale.
Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale. A decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere per il 2010 sono valide se pubblicate entro il 31 marzo 2011. Si tratta in sostanza di una semplice agevolazione concessa ai comuni che non hanno ancora inviato, per la pubblicazione sul sito del Tesoro, delle delibere relative all'anno 2010. Infine: si riconoscono all'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le risorse necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.
Sanzioni sugli immobili non dichiarati quadruplicate (articolo 2, comma 13)
Dal 1° maggio 2011 (per effetto del milleproroghe) gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per chi non fa emergere il proprio immobile "fantasma" sono quadruplicati. Il 75% dell'importo delle sanzioni è devoluto al comune dove è ubicato l'immobile.
Tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare (articolo 10)
L'articolo in esame intende prefigurare un sistema semplificato del regime tributario applicabile nel caso di trasferimento immobiliare e che entra in vigore dal 2014. L'articolo modifica l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) prevedendo: 9% per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobiliari in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi; 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, a eccezione della categoria catastale A1, A8 a A9 (ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis). In questi casi, comunque, l'imposta non può essere inferiore a mille euro. Gli atti assoggettati all'imposta sopra prevista e tutti gli atti direttamente conseguenti per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. In relazione agli atti sopra indicati sono soppresse esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali. Attenzione: in ogni caso l'imposta non potrà essere inferiore a mille euro, sia nel caso di applicazione dell'aliquota del 2%, sia in quello di aliquota al 9 per cento.
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