Da molti mesi stiamo chiedendo a quale titolo, il Comune di Casola esenti il Pd dal pagamento della Tosap nella concessione del Parco Pertini per svolgervi ogni anno la Festa del Partito. Si tratta di una tassa non da poco perché comporterebbe un introito per il comune di qualche migliaio di euro.
La TOSAP (la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) deve obbligatoriamente essere pagata per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nelle vie, nelle piazze, nei parchi e comunque sul suolo appartenente al Comune o su suolo privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge.
Il sindaco nella sua risposta alla nostra interrogazione n. 21 del 27/11/2010 sostiene che la tassa non sarebbe dovuta per due ragioni: perché la concessione comunale eliderebbe l’obbligo della Tosap e perché i partiti ne sarebbero esentati. Non è vera né la prima né la seconda motivazione come ben sanno gli organi tecnici e di validazione giuridica degli atti del Comune che abbiamo cercato di chiamare in causa ma che non si sono espressi.
In più occasioni la giurisprudenza ha precisato che l'esistenza di una concessione non vale ad escludere l'applicazione della tassa. In altre parole, il fatto che l'ente territoriale abbia concesso al privato di utilizzare uno spazio pubblico non esclude affatto che la sottrazione all'uso pubblico della superficie occupata avvenga per fatto del privato, o comunque su accordo tra il privato e l'amministrazione, e, soprattutto, nell'interesse del privato medesimo.
Nel sistema non si configura alcuna incompatibilità tra il canone di concessione e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico in quanto trattasi di proventi assolutamente diversi, per natura e fondamento.
Da un lato, il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa.
D’altro canto, la tassa ha natura strettamente pubblicistica, e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico territoriale ed a carico di tutti i soggetti che occupino spazi pubblici di pertinenza dell'ente stesso.
Già l’art. 18, del D.P.R. 26/10/72, n. 639 (nel sistema preesistente al nuovo regime normativo introdotto col D.Lvo n. 507/93) recitava che: “Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche”.
Inoltre, il comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., nel testo integrato con l’art. 145, comma 55, della legge 23/12/00, n. 388, prevede: “Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.
Dopo l’entrata in vigore del citato decreto 507/93 è stata emanata la legge 28/12/95, n. 549 la quale, all’art. 3, comma 64, ha statuito che “Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni”.
Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127, che al comma 63 dell'art. 17 ribadisce questi stessi concetti.
In altre parole, dalle richiamate disposizioni normative si evince che il legislatore ha sempre riconosciuto compatibile con la TOSAP il canone d’uso degli spazi ed aree pubbliche.
Tutto ciò precisato, si ritiene confermata l’impostazione da noi sostenuta che il canone giornaliero non esenti alcuno dal pagamento della tassa stante le richiamate diversità (di natura e presupposti) per l’applicazione dei proventi in questione.
Per quanto riguarda la presunta esenzione a favore dei partiti politici, la normativa è chiarissima: l’esenzione si applica per “occupazioni temporanee relative a manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l’area occupata non ecceda i 10 mq” che non è propriamente lo spazio utilizzato a Casola Valsenio.
A riprova di questo, per non citare la smisurata quantità ti materiale giuridico ci basta riportare lo specchietto della TOSAP applicata dal Comune di Ravenna in cui questo criterio viene esattamente ripreso e confermato:
Naturalmente ci auguriamo che l’amministrazione di Casola Valsenio si ravveda e corregga queste evidenti storture ereditate dal passato, perché non c’è niente di più iniquo che l’esercizio del potere per fini di parte e per sostenere un interesse privato, in questo caso, coincidente con quello del partito del sindaco.
A ulteriore documentazione:
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