sabato 27 novembre 2010

Entra in vigore la riforma del lavoro per sostenere e tutelare i lavoratori, in sintonia con le imprese

4626380027_4079e63e98_bEntra in vigore la riforma del lavoro. Si tratta di un provvedimento che se fosse stato adottato dalla sinistra – tradizionalmente incapace di legiferare sui grandi temi – sarebbe stato raccontato come una legge fondamentale e importantissima. Lo ha fatto con sobrietà e misura il ministro Sacconi, senza strombazzare effetti speciali ma badando alla sostanza dei problemi.

La legge n. 183, 50 articoli in tutto, approvata il 4 novembre scorso, prevede una serie di norme che non solo rappresentano significative innovazioni in questo settore, ma mutano anche alcuni fondamentali istituti. Si tratta di una vera e propria riforma che il Governo ha portato a compimento , realizzata, a differenza di altri Paesi europei, senza scontri sociali:

  1. certificazione dei rapporti di lavoro: nuove norme per ridurre il contenzioso in caso di licenziamento individuale attraverso l’ampliamento dei soggetti delle certificazioni e una più ampia tipizzazione dei contratti individuali, che spesso prevedono delle deroghe dalle leggi e dai contratti;
  2. apprendistato: viene abbassata l’età del lavoro dai 16 ai 15 anni, assolvendo l’obbligo di istruzione attraverso questa formula;

  3. lavori usuranti: si accorciano i termini per la revisione pensionistica dei lavoratori che svolgono questo tipo di attività. L’operazione deve essere esercitata entro tre mesi. Una misura che era particolarmente attesa da quei lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dal primo gennaio 2008 e che potranno andare in pensione tre anni prima, fermi restando i limiti di 57 anni d’età e di 35 di contributi;

  4. lavoro sommerso: inasprite le sanzioni per i comportamenti irregolari dei datori di lavoro che non assumono in maniera regolare i dipendenti;

  5. pari opportunità: si stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano garantirle come anche l’assenza di discriminazioni di genere, età, orientamento sessuale, razza, disabilità, religione o lingua permettendo così un ambiente di lavoro all’insegna del benessere e dell’assenza di qualsiasi forma di violenza;

  6. part time: per il pubblico impiego viene modificata questa disciplina al fine di una nuova valutazione dei rapporti passati dal tempo pieno al part-time in epoca precedente all’entrata in vigore del decreto stesso;

  7. intermediari: vengono riconosciuti tra quelli autorizzati per la ricerca del lavoro anche nuovi soggetti, tra i quali gli enti bilaterali e i gestori di siti internet, a condizione che svolgano attività senza scopo di lucro;

  8. conciliazione: il ricorso a questa modalità non è più obbligatoria ma vengono inseriti strumenti alternativi rispetto al giudice del lavoro. Uno di essi è l’arbitrato, a cui si può ricorrere per le liti che nascono dal rapporto di lavoro, solo al termine del periodo di prova o dopo 30 giorni dall’assunzione, ma è esclusa la materia del licenziamento;

  9. impugnare i licenziamenti: abbreviato nettamente il termine rispetto a prima, che sarà di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o delle motivazioni. L’impugnazione potrà avvenire in modo scritto, anche con il supporto di un sindacato.

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